Compaiono davanti al giudice del programma televisivo Forum una figlia che chiama in causa il marito e la madre.
I fattiLa madre della giovane è da anni divorziata (il marito l'ha lasciata) ed entrambe fino a 5 anni fa, vivevano insieme in un appartamento della capitale, intestato per la nuda proprietà alla figlia e per l'usufrutto alla genitrice.
A 18 anni la ragazza incontra un aspirante attore venticinquenne, si innamora perdutamente dell'uomo e si sposa con lui dopo 6 mesi, nonostante la madre non veda di buon occhio l'unione. I tre convivono nell'appartamento romano delle donne per qualche tempo ma la mancanza di lavoro dell'uomo, costringe la giovane coppia a trasferirsi in Trentino, dove il marito trova occupazione come barista.
Passano i mesi e fra i due i rapporti si deteriorano: lei si sente sola senza la madre (che non ha voluto trasferirsi con loro), lui ha mal accettato l'idea di dover rinunciare al suo sogno artistico. In comune accordo si separano e la moglie torna a vivere a Roma insieme alla madre.
Mentre è in attesa del divorzio, l'uomo decide di riprendere la carriera d'attore, torna nella capitale e contatta la suocera. I due iniziano a frequentarsi e la donna lo ospita nella propria casa nonostante la figlia si opponga.
Passano i mesi, suocera e genero intraprendono una relazione sentimentale e quattro mesi fa la donna scopre di essere in attesa di un figlio.
A quel punto, il marito e la madre della ragazza, chiedono alla giovane di lasciare la casa per dar spazio al nuovo nascituro e appena sancito il divorzio, possano sposarsi e intraprendere una vita matrimoniale indipendente da altri legami.
La giovane (ora ventitreenne) si oppone e chiede l'intervento del giudice di "Forum" affinchè lui imponga alla madre e al marito (non ancora ex in quanto in attesa di divorzio)
-l'immediato abbandono dell'appartamento del quale lei è nuda proprietaria.
-il divieto ai due di sposarsi
La sentenzaLa donna in parte vince la causa.
La legge italiana prescrive che i rapporti fra estranei non consanguinei, derivanti da un matrimonio, vengano definitivamente interrotti solo
in caso di annullamento delle nozze e non di divorzio.
Nella causa in oggetto fra suocera e genero sussiste un legame irrevocabile, derivante dal matrimonio della figlia della donna e il di lei attuale convivente.
La relazione messa in essere fra suocera e genero ,
configura il reato di incesto, perseguibile penalmente 
... non solo .... i due (sempre per legge) sono rei di condotta immorale di fronte alla comunità, comportamento che ha provocato (e provoca) danni esistenziali alla figlia e alla moglie.
Il giudice accoglie la richiesta della giovane donna, solo per il divieto dei due alle nozze.
Riguardo invece il trasferimento della madre e del marito dall'appartamento, non può intervenire, in quanto usufruttuaria è la genitrice ... Invita però la donna ad accollarsi moralmente i danni provocati alla figlia e di interrompere il grave disagio provocatole, lasciandole la casa.

La sentenza mi ha sopreso.
Pensavo che la figlia avesse diritto a mandar fuori di casa madre e marito, per ripagarla dei danni morali subiti, ma non che sussistesse il reato di incesto fra i due


